Pubblichiamo un estratto del recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le più importanti indicazioni e norme di comportamento per il contenimento della diffusione del COVID19. Per quanto riguarda le nostre zone, suggeriamo di porre particolare attenzione al paragrafo delle misure relative al territorio nazionale.
… In attuazione del D.L. 6/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il DPCM in oggetto prevede, nei comuni indicati nell’allegato 1, (la cd. zona rossa) ossia, nei comuni della Regione Lombardia di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel comune di Vò della Regione Veneto, che vengano mantenute le misure di contenimento già previste dal precedente DPCM 23/02/2020.
In particolare:
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chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata.
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Nelle zone di cui all’allegato 2 ossia, Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Province di Pesaro-Urbino e Savona, nonché nelle zone di cui all’allegato n.3, ossia le Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, l’apertura delle attività commerciali, (diverse dalle attività di ristorazione, bar e pub) è condizionata dall’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro.
Inoltre, nelle sole province dell’allegato n. 3 è prevista le chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita dei generi alimentari.
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
In tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
Inoltre, in coerenza con le misure previste nel Decalogo inviato, da ultimo, con Circolare Federfarma n. 81/2020, il Dpcm in oggetto prevede che i sindaci e le associazioni di categoria promuovono, presso gli esercizi commerciali, la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 al DPCM in oggetto e che per comodità si riportano di seguito:
Misure igieniche:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Gli individui che nei 15 giorni precedenti il presente DPCM abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS o siano transitati o abbiano sostato nei comuni di cui all’allegato 1 sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio Medico di Medicina Generale ovvero al Pediatra di Libera Scelta, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, della misura della permanenza domiciliare fiduciaria.
La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Il Prefetto territorialmente competente, iinformando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure nei Comuni di cui all’allegato n.1, avvalendosi, ove occorra delle Forze di polizia e con il possibile concorso i del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Si segnala che le misure previste nel DPCM in oggetto producono i loro effetti dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. Inoltre dal 2 marzo 2020 cessano di produrre effetti il DPCM 23 febbraio 2020 ed il DPCM 25 febbraio 2020.